Detraibile la redazione dell’Ape
Detraibile la redazione dell’Ape
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Detraibilità delle parcelle dei professionisti per la redazione dell’attestato di prestazione energetica. La documentazione per l’asseverazione dell’attestato potrà essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente (dpr n. 75/2013) e iscritto allo specifico ordine o collegio professionale. Questi i chiarimenti di Enea in vista della presentazione delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici relative all’anno 2017. Modalità operative per la fruizione del bonus fiscale. Per fruire delle detrazioni fiscali del 65% non occorre inviare all’Enea alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori debba essere trasmessa a Enea, per via telematica, la documentazione costituita dall’attestato di qualificazione energetica» (allegato A al dm 19 febbraio 2007, già modificato dal dm 26 ottobre 2007 e coordinato con dm 7 aprile 2008 e con dm 6 agosto 2009, attuativo della legge finanziaria 2008 «decreto edifici») e la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
Fonte: italiaoggi